RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.

Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti:

– diritto all’informazione  –  diritto alla formazione  –  dritto alla partecipazione  –  diritto al controllo.

Detti diritti trovano applicazione concreta nelle specifiche norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa effettivamente ed efficacemente svolgere la propria funzione (come, ad esempio, l’accesso libero ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie, la possibilità di informare e di essere informato circa i rischi derivanti dall’attività svolta nell’azienda).

Grazie ad essi, infatti, il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei lavoratori impiegati nell’azienda o nel territorio di riferimento, alle fasi, legislativamente previste, attraverso le quali si esplica il dovere di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale, cui è sottoposto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087.

La figura, introdotta ufficialmente con il D.Lgs. 626/1994 – e in ogni caso in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 ) e con la prassi tratteggiatasi nel tempo – ha ricevuto ulteriore definizione tramite il D.Lgs. 81/2008 (cd. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), parzialmente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Tale normativa, nel tentativo di riordinare la materia relativa alla sicurezza sul lavoro, ha rafforzato il cd. modello partecipativo già delineato dalla legislazione previgente, agendo sostanzialmente in due direzioni: per un verso, ha ampliato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza introducendo, al fianco del rappresentante aziendale, anche i rappresentanti territoriali e quelli di sito produttivo. Per altro verso, ne ha specificato e reso più pregnanti i poteri di intervento, caratterizzando l’aspetto pubblicistico della figura in esame.

Al fine di rendere maggiormente rilevante ed effettivo il ruolo del RSL anche nell’ambito delle imprese di modeste o piccole dimensioni, il legislatore del 2008 ha conferito maggior risalto ad una figura che, pur essendo già prevista dal D.Lgs. 626/1994 (art. 18 co. 2), era stata in principio scarsamente utilizzata.

Si tratta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, al quale sono attribuiti gli stessi compiti e le medesime prerogative del rappresentante aziendale, da esercitarsi però in riferimento a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, nelle quali non sia stato eletto o designato il RSL (art. 48 co. 1).

Il rappresentante territoriale è eletto o designato secondo le modalità previste dagli accordi collettivi a livello nazionale, interconfederale o di categoria che siano stati stipulati dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in assenza di essi, mediante decreto ministeriale.

Il legislatore prevede talune regole peculiari relative alla figura in analisi:

Il ruolo di RLST è incompatibile con qualunque altra funzione sindacale operativa (art. 48 ultimo comma);

il nominativo del rappresentante territoriale è comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’art. 52 della legge (comma 6);

l’accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato con un preavviso individuato attraverso gli accordi collettivi menzionati, stante il carattere “esterno” dell’azione svolta dalla figura in esame in quanto comune a più realtà. Detto preavviso non opera, tuttavia, nel caso in cui si sia verificato un infortunio grave;

qualora sia impedito l’accesso ai luoghi di lavoro nei termini concordati, il RSLT può rivolgersi all’organismo paritetico citato o all’organo di vigilanza, di cui all’art. 13 della normativa in esame (comma 7);

il rappresentante territoriale ha diritto ad una formazione peculiare determinata dalla specificità e delicatezza del ruolo secondo le modalità previste dal settimo comma dell’art. 48 in esame.

Qualora non abbiate provveduto alla elezione del RLS interno alla Vostra azienda, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque esercitate dal rappresentante territoriale per il quale è possibile fare richiesta alla Scuola Edile CPT di Enna utilizzando i moduli di seguito allegati e scaricabili.

 

Normativa di riferimento:

Direttiva quadro 89/391/CEE

Art. 37 – 47 – 48 – 49 – 50 Decreto Legislativo  81/2008 e succ. mod. e integr.

Art. 87 C.C.N.L. dipendenti imprese edili e affini

Accordo tra le parti sociali dei datori di lavoro (ANCE Enna) e dei lavoratori (F.I.L.L.E.A./C.G.I.L. – F.I.L.C.A./C.I.S.L. – Fe.N.E.A.L./UIL) della provincia di Enna (settore Edile).

Nominativi degli R.L.S.T. ( Rappresentanti Dei Lavoratori Per La Sicurezza Territoriale)

Di seguito i nominativi dei R.L.S.T.  (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Territoriale) che le Organizzazioni Sindacali del settore Edile, Fillea/CGIL, Filca/CISL, Feneal/UIL) hanno individuato come incaricati a svolgere il servizio RLST nel territorio della provincia di Enna.

Pertanto, i RLST operanti per le imprese che eseguono lavori edili nell’ambito della provincia di Enna, sono:

  • Di Vincenzo Roberto  (Fillea/CGIL)
  • D’Alessandro Giovambattista (Filca/CISL)
  • Cravotta Nicolo’ (FE.N.E.A.L./UIL)

Sarà cura dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna individuare il rappresentante da assegnare come RLST alla singola impresa che ne farà richiesta.