STATUTO
Statuto dell'Ente Cassa Scuola Edile C.P.T. dell'Industria ed Artigianato Edile (M.A.F.EN)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
1 - Ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE Enna Associazione Autonoma dei Costruttori Edili ed affini del comprensorio ennese (per brevità ANCE Enna) aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Fe.N.E.A.L.- U.I.L. Enna Caltanissetta, la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. Agrigento - Caltanissetta - Enna e la F. I. L. L. E. A. - C.G.I.L. operante nella provincia di Enna aderenti rispettivamente alle federazioni nazionali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L, F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., è costituito l'ENTE CASSA SCUOLA EDILE E C.P.T. DELL'INDUSTRIA ED ARTIGIANATO EDILE per brevità Cassa Edile per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.
2 - La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nel comprensorio ennese (coincidente con l'area già denominata provincia di Enna) e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra ANCE Enna e la Fe.N.E.A.L.-U.I.L. Enna - Caltanissetta, la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. Agrigento - Caltanissetta - Enna e la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. operante nella provincia di Enna.
La Cassa edile di Enna è altresì lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Enna e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavorat ori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore, nonchè tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successi ve integrazioni e modificazioni.
La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.
Le norme di costituzione e statutarie della Cassa edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.
L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonchè quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.
3 - Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cissa edile.
4 - La Cassa edile di Enna non ha fini di lucro.
5 - Alla Cassa edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa edile.
6 - La Cassa edile di Enna ha la sua sede in Enna.
7 - La durata della Cassa edile è illimitata.
Art.2 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE
La Rappresentanza legale della Cassa edile spetta al Presidente del Comitato di gestione. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa edile è competente il Foro di Enna.
Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.
Art.3 - COMPITI E SCOPI
La Cassa edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti l e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto, a:
a) gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa edile;
c) Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell'art. 1, aspetti specifici per le casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulanti dalle associazioni nazionali di cui al punto 2 dell'art. 1.
d) svolgere ogni forma di previdenza, assistenza ed assicurazione sociale che le potranno essere demandate dalle Organizzazioni stipulanti;
e) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore:
- degli operai ed impiegati iscritti all'Ente e delle loro famiglie;
- del personale dell'Ente;
- degli addetti alla Categoria in genere;
- delle imprese iscritte all'Ente;
f) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Enna ad esse aderenti.
Inoltre l'Ente, nel campo della formazione dell'orientamento e della salute e sicurezza sul lavoro, ha per fine istituzionale, perseguiti tramite l'Ente per la Formazione e la Sicurezza (Scuola Edile e C.P.T. di Enna) quello di:
a) dare impulso, nel proprio ambito territoriale, a iniziative per la formazione professionale e di orientamento di lavoratori destinati all'edilizia (operai, maestranze, tecnici ed amministrativi), nonchè alla formazione continua, qualificazione e riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento dei lavoratori operanti nel settore, al fine di contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecniche e produttive delle imprese;
b) l'Ente nel campo della sicurezza ha lo scopo di promuovere studi di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, la salute e l'igiene del lavoro e, più in generale, il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo e/o partecipando a idonee iniziative; provvede alla istituzione e conservazione di un'anagrafe dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e delle altre figure: RSPP, ASPP , addetti alle emergenze e antincendio addetti primo soccorso, ponteggiatori etc., promuovendo specifiche iniziative formative nei loro confronti e rilasciando una certificazione della loro avvenuta formazione;
c) attraverso il C.P.T. svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n° 626 e successive modifiche e integrazioni.
Per la realizzazione degli scopi e dei fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente c.c.n.l. dell'edilizia stipulato dalle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- dei soggetti pubblici e/o privati competenti in materia.
Le attività dell'Ente si esplicano in tre aree operative strettamente integrate tra loro:
1) mutualità e assistenza,
2) orientamento e formazione professionale,
3) igiene e sicurezza sul lavoro.
In particolare le attività di orientamento e formazione di cui all'art. 4 saranno rivolte a:
a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
b) giovani neo diplomati e neo laureati;
c) giovani titolari di contratto di apprendistato o formazione-lavoro;
d) personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendenti da imprese;
e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore e nel mondo del lavoro;
f) lavoratori in mobilità.
La Cassa edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello statuto della commissione medesima.
Art.4 - ISCRITTI
Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all' articolo 1 del presente Statuto.
La Cassa Edile adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
Art.5 - RAPPORTO DI ISCRIZIONE
L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi. Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1.
L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima dì quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
L'iscrizione dell'impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia.
TITOLO II - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Art.6 - CONTRIBUTI
Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento all'Ente sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito dì questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Enna ad esse aderenti.
I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di cui al punto 2 dell'art. 1.
Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti all'Ente Cassa Scuola Edile e C.P.T. sono correlativi ed inscindibili tra loro.
Il Comitato di gestione della Cassa Edile sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE ed alle direttive delle organizzazioni territoriali di cui all'art. l, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.
Le quote di contributo a carico degli operai devono essere trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.
L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonchè delle relative registrazioni sui documenti di legge.
Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette, il Comitato di gestione dell'Ente potrà adottare, oltre a quelli previsti dalle leggi e dai contratti, ogni provvedimento atto a indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.
Art.7 - PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Enna aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione e comunicate alla CNCE.
La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.
Fruiranno di qualsiasi prestazione ed assistenza esclusivamente i lavoratori iscritti all'Ente relativamente ai quali risulteranno regolarmente versati i contributi di cui all'art. 7 e ogni eventuale contributo previsto dagli accordi sindacali provinciali e nazionali.
TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Art.8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Sono organi della Cassa Edile
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Comitato di Presidenza
- Il Comitato di Gestione
- Il Consiglio Generale
- Il Collegio Sindacale
Gli organi della Cassa Edile sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
Art.9 - PRESIDENTE
Il Presidente della Cassa edile è designato dall'Associazione territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell'art. 1.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa Edile di fronte ai terzi e in giudizio. II Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà dì sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte. Spetta al Presidente:
- provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di gestione, del Consiglio generale, sentito il Vice presidente, e presiederne le riunioni;
- sovraintendere, di concerto con il Vice presidente all'applicazione dello Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di gestione.
In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare, di volta in volta e per iscritto, ad altro componente del Comitato di gestione fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovuti a ragioni di forza maggiore, il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.
Art.10 - VICEPRESIDENTE
Uno fra i membri, nominati dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Vicepresidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di 2 volte.
Spetta al Vice Presidente:
- sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del comitato di gestione.
In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare, di volta in volta e per iscritto, ad altro componente del Comitato di gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
Art.11 - COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'art.1.
Spetta al Comitato di Presidenza di:
- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Art.12 - COMITATO DI GESTIONE
A) Compiti
Il Comitato di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo nell'ambito degli accordi di cui al punto 2. dell'art. 1. In particolare il Comitato di gestione:
- predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
- predispone il bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti interni della Cassa Edile;
- vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi dell'Ente e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla presentazione delle denunce ed al versamento dei contributi;
- provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa Edile, ed al Patrimonio dello stesso, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa Edile;
- cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
- accorda pegni, ipoteche, fìdejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutari;
- promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa Edile;
- delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa Edile e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 16;
- stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, del Formedil e della CNCE;
- può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.
B) COMPOSIZIONE
Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui:
- 6 nominati dall' Associazione territoriale aderente all'ANCE;
- 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo 1.
La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l'accordo locale sulle modalità di attuazione tra Ance e Organizzazioni Artigianato.
C) DURATA DELLA CARICA
I componenti del Comitato di gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.
E' però data facoltà all'Associazione sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quest'ultimi.
D) CONVOCAZIONI
Il Comitato di gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.
Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dell'ordine del giorno.
Di norma il Direttore della Cassa edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria, in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario saranno svolte da altro funzionario all'uopo incaricato.
Le convocazioni devono. essere inviate per conoscenza alle organizzazioni di cui all'art.1.
E) DELIBERAZIONI
Per la validità delle riunioni del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Ciascun membro ivi compreso il Presidente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art.13 - CONSIGLIO GENERALE
A) COMPITI
Spetta al Consiglio Generale di:
- esaminare e valutare piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa edile;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.
B) COMPOSIZIONE
Il Consiglio generale è composto da:
- 12 componenti del Comitato di gestione
- 2 componenti nominati da Ance Enna
- 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'art.1;
- 3 componenti nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art.1
C) DURATA DELLE CARICHE
I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.
E' data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
D) CONVOCAZIONI
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi con qualunque mezzo atto ad attestare la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Il Direttore dell'Ente assiste alla riunione e ne è il segretario, in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario saranno svolte da altro funzionario all'uopo incaricato.
E) DELIBERAZIONI
Per la validità delle riunioni del Consigli o Generale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Ciascun componente ivi compreso il Presidente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Art.14 - COLLEGIO SINDACALE
A) COMPOSIZIONE
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente, dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'art. 1.
Il terzo membro che presiede il Collegio è scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell'art. 1.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.
I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Le predette Organizzazioni stipulanti designano, inoltre, due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente dimissionari.
B) ATTRIBUZIONI
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.
Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.
C) DURATA
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.
D) COMPENSI
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.
TITOLO IV - PERSONALE - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI FINANZIARI - BILANCI
Art.15 - DIRETTORE - PERSONALE
A reggere gli uffici dell'Ente Cassa Scuola Edile e C.P.T., per assicurarne l'esatto funzionamento, il Comitato di gestione nomina un Direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabiliti dal Comitato di gestione.
Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - da attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.
Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici dell'Ente da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.
In particolare, il Direttore:
- organizza e dirige il personale della Cassa edile;
- provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa edile;
- sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa edile e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
- istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
- riferisce annualmente dei risultati relativi all'eventuale estensione della sfera di tutela della Cassa edile alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.
Art.16 - PERSONALE DELLA CASSA EDILE
L'assunzione del personale è decisa dal Comitato di gestione, su proposta nominativa del comitato di presidenza, e sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.
Il trattamento economico e contrattuale del personale dipendente dell'Ente è stabilito dal Comitato di gestione su proposta del Comitato di Presidenza sentito il Direttore.
Art.17 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
- dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni patrocini e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa edile;
- dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere, per atti di liberalità;
- dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del Patrimonio della Cassa edile.
I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.
Art.18 - ENTRATE
Costituiscono entrate della Cassa edile:
- i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese sia da parte dei lavoratori;
- dagli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, dagli interessi di mora e tutte le eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa edile;
- le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa edile;
- da eventuali contributi dovuti da imprese e/o lavoratori in ragioni di attività degli enti paritetici ad essi destinati e sulla base di apposite deliberazioni del comitato di gestione;
- da contributi da Enti in ragione di convenzioni o altri provvedimenti amministrativi.
Art.19 - PRELEVAMENTI E SPESE
Alle spese di gestione la Cassa edile farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.
Art.20 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario della Cassa edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio, il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio Consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa edile - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.
Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.
Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalla relazione del Presidente della Cassa edile, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'art.1 rappresentate nel Comitato di Gestione da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino, al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa edile ne darà lettura al Comitato di gestione in occasione della sua prima riunione.
Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art.21 - LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della Cassa edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territori ali di cui al punto 1 dell'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'art.1.
Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa edile cessi da ogni attività per disposizione di legge.
Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell'allegato uno dell'accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all'art. 1.
Trascorsi 6 (sei) mesi dalla messa in liquidazione provvederà in difetto, il Presidente del Tribunale di Enna.
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa edile, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Enna.
Art.22 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Art.23 - REGOLAMENTO
Le norme di cui al presente Statuto possono essere integrate da un regolamento interno per le gestioni e le prestazioni che sarà approvato dal Comitato di gestione, sulla base di apposito accordo delle organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.
Art.24 - SEGRETO DI UFFICIO
Il personale tutto dell' Ente è vincolato dal segreto d'ufficio e quindi soggetto alle relative norme di legge.
Art.25 - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono in quanto applicabili le norme di legge in vigore.
Entro 30 (trenta) giorni dalla definitiva adozione del presente Statuto si insediano i nuovi organi sociali.